A cura dell’Ufficio elettorale del Comune di Carpi
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Servizi Demografici – Ufficio Elettorale
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014
Istruzioni per la presentazione delle candidature per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale

(a cura dell'Ufficio elettorale del Comune di Carpi)

La presente guida non riveste alcun carattere di ufficialità, ma vuole essere unicamente un piccolo contributo ai partiti, gruppi politici, movimento e/o singoli cittadini per facilitarli nelle operazioni per la presentazione di liste di candidati alle elezioni comunali che si svolgeranno nel maggio 2014. Aggiornato con le ultime modifiche normative intervenute nel 2012 e le note applicative del 2013. Si ribadisce che l'utente rimane l'unico responsabile per eventuali errori di trascrizione, o inesattezze o errate interpretazioni da cui possono derivare danni diretti o indiretti sia agli interessati sia a terzi.
Pertanto gli interessati sono tenuti a controllare l'esattezza e la completezza dei contenuti.
Tra i documenti allegati sono disponibili tutti i moduli necessari per la presentazione delle candidature.

DATA ELEZIONI

Per le Elezioni Amministrative del 2014 è previsto l'abbinamento del voto con le Elezioni dei Rappresentanti del Parlamento Europeo nella giornata di Domenica 25 Maggio 2014.
L'eventuale Ballottaggio è previsto per Domenica 8 giugno 2014.

Composizione del Consiglio comunale

Nei comuni con popolazione tra i 30.001 e i 100.000 abitanti sono previsti:
N. 24 Consiglieri Comunali (riduzione del 20%). La popolazione del Comune è determinata in
base all'ultimo Censimento della Popolazione.
L'entità della riduzione è determinata con l'arrotondamento all'unità superiore. Ai fini della riduzione del numero di Consiglieri Comunali non è computato il Sindaco.
(art. 2, comma 184, Legge 23.12.2009 N. 191).

Numero dei candidati a consigliere comunale


Da un minimo di 16 ad un massimo di 24 candidati.
Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nelle liste di candidati nessuno dei due generi (sessi) può essere rappresentato in misura superiore a due terzi (art. 2, comma 1Legge 23.11.2012 n. 215).

Pertanto:

  • numero minimo di Candidati = 16 (di cui 11 nel primo genere e 5 nel secondo genere, ovvero 10 e 6, ovvero 9 e 7, ovvero 8 e 8);
  • numero massimo di Candidati = 24 (di cui 16 del primo genere e 8 del secondo genere, ovvero 15 e 9, ovvero 14 e 10, ovvero 13 e 11, ovvero 12 e 12).

file .pdf Prospetto esemplificativo di una corretta determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere

Numero massimo dei sottoscrittori

Nei Comuni con popolazione compresa tra i 40.001 e i 100.000 abitanti: da non meno di 200 a non più di 400 elettori (art. 3 legge 25.3.1993 n. 81) (requisito essenziale per essere sottoscrittori è quello di essere iscritto nelle liste elettorali presso il Comune dove si vota).
CIASCUN ELETTORE NON PUO' SOTTOSCRIVERE PIU' DI UNA LISTA
(Previste pene pecuniarie per i trasgressori, da 200 a 1000 € (art. 1 legge 2.3.2004 n. 61).
Un candidato non può sottoscrivere la lista.
La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata, a norma dell'art. 14 Legge 21.3.1990 n. 53, e s.m.i. con le modalità di cui all'art. 21, comma 2 DPR 28.12.2000 N. 445, dai seguenti soggetti:

  1. I Notai;
  2. I Giudici di Pace;
  3. I Cancellieri ed i Collaboratori delle Cancellerie delle Corti di appello o delle sezioni distaccate dei tribunali;
  4. I Segretari delle Procure della Repubblica;
  5. I Sindaci e i Presidenti delle Province;
  6. Gli Assessori Comunali e Provinciali;
  7. I Presidenti dei Consigli Comunali e Provinciali;
  8. I Presidenti e i Vice Presidenti dei Consigli Circoscrizionali;
  9. I Segretari Comunali e Provinciali;
  10. I Funzionari incaricati dal Sindaco o dal Presidente della Provincia;
  11. I Cancellieri e i Collaboratori delle Corti d'Appello;
  12. I Consiglieri Comunali e Provinciali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente al Sindaco e al Presidente della Provincia.

Le Autenticazioni sono NULLE se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, Legge n. 53 del 1990).

Incandidabilità alle elezioni comunali (art. 10 del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235)

Non possono essere candidati alle elezioni comunali e non possono comunque ricoprire le cariche di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale:

  1. coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale e per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del T.U. approvato con DPR 8.10.1990 n. 309), o per un delitto (art. 73 del citato T.U.) concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
  2. coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti consumati o tentati, (previsti dall'art. 51, commi 3 bis e 3 quater, del codice di procedura penale), diversi da quelli indicati alla lettera a);
  3. coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti (previsti dagli artt. 314, 316, 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 319ter, 319quater, primo comma, 320, 321, 322, 322bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346bis del codice penale);
  4. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a 6 mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diversi da
    quelli indicati nella lettera c);
  5. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a 2 anni di reclusione per delitto non colposo;
  6. coloro nei cui confronti il Tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni (art. 4 comma 1, lettera a) e b), del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159).

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti punti e' NULLA. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida delle elezioni è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
Le sentenze definitive di condanna e i provvedimenti di cui sopra, emesse nei confronti di Sindaci o Consiglieri Comunali in carica, sono immediatamente comunicate dal Pubblico Ministero presso il Giudice (indicato nell'art. 665 del c.p.p.) all'organo consiliare di rispettiva
appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza ed al Prefetto territorialmente competente.

Modalità per la presentazione della lista

La presentazione delle liste deve essere fatta al Segretario Generale del Comune. La presentazione può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

Documenti necessari per la presentazione di una lista di candidati

1.
--
file .pdf
Lista dei candidati con l'indicazione del candidato alla carica di Sindaco
Atto principale - Allegato 2
2.
--
file .pdf
Dichiarazione di presentazione della lista, con il numero dei sottoscrittori.
Atto separato
3.
file .doc
file .pdf
Dichiarazione dei delegati della lista per il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco
Allegato 6
4.
file .doc
file .pdf
Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e dichiarazione di collegamento con la lista o le liste presentate
Allegato 5
5.
file .doc
file .pdf
Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere Comunale
Allegato 7
6.
Per i candidati U.E. :
- dichiarazione contenente cittadinanza, attuale residenza e indirizzo nello stato di origine;
- attestato, in data non anteriore a 3 mesi, dell'autorità amministrativa competente dello stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità;
- se non ancora iscritto nelle Liste Elettorali Aggiunte (L.E.A.) attestato del comune di avvenuta presentazione, nei termini art. 3, comma 1 (40° giorno antecedente votazione), della domanda di iscrizione (art. 5 D.L.vo 197/96).
7. Certificati attestanti l'iscrizione nelle liste Elettorali Comunali dei presentatori (sottoscrittori) della lista (anche cumulativi).
8. Certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica Italiana del candidato alla carica di Sindaco e dei candidati alla carica di Consiglieri Comunali.
9. Modello del contrassegno di lista (da riprodurre su supporto tipografico)
N. 3 copie a colori con diametro di 10 cm ( per la riproduzione sul manifesto)
N. 3 copie a colori con diametro di 3 cm ( per la riproduzione sulla scheda di votazione)
(legge 25.3.2009 n. 26 convertito con modifiche DL. 27.1.2009 n. 3).
10. Programma amministrativo in duplice copia, identico per tutte le liste collegate (una copia dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune).
11. Bilancio preventivo delle spese ( art.30,comma 2, della legge 25 marzo 1993, n.81)
12. Elenco dei delegati di lista con indicazione di istantanea reperibilità (può essere incluso anche all'interno della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati).

Designazione dei rappresentanti di lista

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a fare le designazioni dei rappresentanti delle liste, designazione non obbligatoria ma facoltativa, in quanto fatta nell'interesse della lista rappresentata.
La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con dichiarazione scritta, su carta libera, e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali indicati per la autenticazione delle candidature e delle sottoscrizioni e con le stesse modalità.
Le designazioni dei rappresentanti di lista debbono essere redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti. Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso è necessario presentare tanti estratti di esso debitamente autenticati con le modalità di cui sopra, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.
Nel caso di contemporaneità di più elezioni è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per i diversi tipi di elezione. A detta designazione si potrà provvedere con un unico atto.Le designazioni per ciascuna sezione debbono essere fatte per due
rappresentanti uno effettivo e uno supplente.
La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione può essere fatta al segretario comunale entro il venerdì precedente la elezione o direttamente al presidente del seggio il sabato pomeriggio durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione.

Candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale

Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con uno o più liste presentate per il Consiglio Comunale.
Tale dichiarazione ha validità solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.
All'atto della presentazione della lista il candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare di non aver accettato candidatura in altro Comune e di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del Decreto Legislativo 267/2000 Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a 24 e non inferiore a 16. I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine
progressivo.
Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione Europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui sono cittadini.

Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati

Le candidature vanno presentate con apposita dichiarazione scritta; la stessa deve essere firmata dagli elettori presentatori su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati. Dei sottoscrittori vanno indicati nome,
cognome, data di nascita ed iscrizione elettorale nel Comune di Carpi.
La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione:sarà sufficiente pertanto che essa contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.
Detti requisiti sono:

  • Numero dei presentatori i quali debbono essere non meno di 200 e non più di 400 elettori; le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. I candidati non possono figurare tra i presentatori della lista e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.
  • Sottoscrizione da parte dei presentatori; la firma del sottoscrittore deve essere autenticata - a norma dell'art.14 della legge 21 marzo 1990, n.53, e successive modificazioni – da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali,segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco,assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale,presidente del consiglio provinciale, consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco, consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, presidente e vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21 comma 2° del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
  • Gli elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco. ( fie .doc - file .pdf Scarica allegato 3).
  • Indicazione dei delegati di lista - la dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di n. 2 delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio della lista e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'ufficio elettorale centrale, nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco. Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati.

Certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del comune

Ogni lista dei candidati deve essere corredata dei certificati comprovanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune di Carpi. Tali certificati possono essere anche collettivi e debbono essere rilasciati dall'Ufficio Elettorale del comune nel termine improrogabile
di 24 ore dalla richiesta.

Dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura a Sindaco e a Consigliere Comunale

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato.
La stessa deve contenere esplicita dichiarazione che il candidato non si trovi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del D.Lgs n. 267/2000. Ciascun candidato alla carica di sindaco, deve dichiarare inoltre il collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione deve essere firmata dal candidato e autenticata da un pubblico ufficiale secondo le modalità già indicate per la sottoscrizione da parte dei presentatori.
Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura e contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità deve essere effettuata da una autorità diplomatica o consolare italiana.
Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.

Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica

All'atto della presentazione delle candidature le stesse vanno corredate con i certificati attestanti che il candidato è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.
Per i cittadini dell'unione Europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta , o, qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine previsto ( 40° giorno antecedente la votazione).

Contrassegno della lista

Il modello del contrassegno da presentare al momento della presentazione delle liste dei candidati dovrà essere presentato in triplice copia e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato.
Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede si suggerisce ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un
cerchio del diametro di cm. 10 e l'altro da un cerchio del diametro di cm. 3. Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio. Le candidature e le liste che siano contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che si siano costituiti gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso, devono allegare la dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

Programma amministrativo

Ciascuna lista unitamente alla presentazione dei candidati alla carica di consigliere e del candidato alla carica di sindaco dovrà presentare il programma amministrativo che verrà affisso all'albo pretorio.
Al fine di dare la massima pubblicità ai programmi, gli stessi oltre che essere affissi all'albo pretorio del comune, saranno resi pubblici sul sito web del Comune di Carpi.

La dichiarazione di collegamento

Tale dichiarazione è sempre necessaria sia al candidato alla carica di Sindaco per collegarsi alla lista con il quale si presenta, sia ai delegati della medesima lista per collegarsi al candidato alla carica di Sindaco.
Questa dichiarazione avrà efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.

Esenzione dell'imposta di bollo

Tutti gli atti e documenti richiesti dalla legge a corredo delle dichiarazioni di presentazione delle candidature, sono esenti da tasse di bollo.

Ricezione delle candidature

Il Segretario Comunale o chi lo sostituisce legalmente deve rilasciare per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata, che deve indicare oltre al giorno e all'ora precisa di presentazione, l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati.
E' opportuno precisare che il Segretario Comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori, sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione. Il Segretario Comunale può far rilevare le irregolarità che gli sia dato riscontrare.

Termini per la presentazione delle liste

Le liste, complete di tutta la documentazione richiesta dalla legge, debbono essere presentate al Segretario del Comune dove si svolgono le elezioni, a partire dalle ore 8.00 del 30° giorno (25 aprile 2014) fino alle ore 12.00 del 29° giorno (26 aprile 2014) antecedente la data delle
votazioni.
Il Segretario comunale rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno alla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Carpi.

Suggerimenti utili per la presentazione delle liste

  1. Prima di scrivere i nomi ed i relativi dati anagrafici dei candidati consiglieri comunali e sindaci sulla dichiarazione di presentazione della lista e sugli atti separati, è opportuno farsi rilasciare dal competente Ufficio Elettorale, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, onde
    evitare errori nella trascrizione dei dati, con il rischio della ricusazione della lista stessa.
  2. Evitare di presentare la richiesta dei certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori, nelle ultime 24 ore prima della scadenza dei termini per la presentazione delle liste, in quanto, in caso di contemporaneità di richieste diverse, l'Ufficio competente si
    troverebbe estremamente a disagio nel darne evasione in tempi stretti.
  3. Rammentare ai propri sottoscrittori l'assoluto divieto di firmare più di una dichiarazione di presentazione di lista, pena una multa fino a € 1.000,00 (art. 93 del DPR 16.5.1960 n. 570).
  4. Fare attenzione al contrassegno di lista deve essere assolutamente ricompresso all'interno di un cerchio (anche le eventuali diciture) e detto cerchio deve risultare evidenziato.
  5. Una volta consegnata la lista dei candidati, le eventuali comunicazioni tra gli Uffici sovraordinanti le consultazioni e i partiti e/o gruppi politici che concorrono alle elezioni, verranno effettuate solo in riferimento ai delegati della lista nominati all'atto della presentazione della stessa.

Esame delle candidature da parte della Sottocommissione Elettorale Circondariale

La Sottocommissione Elettorale Circondariale procederà all'esame delle candidature entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.
Le operazioni della Sottocommissione per quanto riguarda l'esame delle candidature sono:

  1. Accertamento della data di presentazione delle liste come risultante da verbale del segretario comunale. Qualora la Sottocommissione accerti che la lista è stata presentata oltre il termine previsto,la dichiarerà non valida.
  2. Verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme.
    La Sottocommissione controllerà:
    - se il numero dei presentatori è quello prescritto (minimo e massimo);
    - se le firme sono state apposte sui moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati sia alla carica di sindaco che di consigliere, nonché il nome e cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori;
    - se le predette firme siano regolarmente autenticate e se il sottoscrittore è in possesso del requisito di elettore del comune debitamente documentato.
  3. Esame della lista e della posizione dei singoli candidati.
    La Sottocommissione provvederà a:
    - controllare che la lista oltre al candidato alla carica di sindaco contenga un numero di candidati non superiore a 24 e non inferiore a 16 per il consiglio comunale;
    - controllare che sia rispettata la previsione per cui un sesso non può avere una rappresentatività maggiore a due terzi all'interno della lista;
    - accertare che vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura riportante le dichiarazioni previste per ciascuno dei candidati iscritti nella lista;
    - verificare che per tutti i candidati siano stati presentati certificati di iscrizioni nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
    - per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione europea, verificare l'esistenza del certificato di iscrizione nelle liste elettorali aggiunta ovvero dell'attestato di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione, e della documentazione prevista dal D.lgs 12 aprile1996, n. 197(cittadini Unione europea);
    - confrontare i nomi dei candidati compresi nelle varie liste. La commissione procederà alla cancellazione dalla lista dei nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata.
  4. Esame dei contrassegni di lista.
    La Sottocommissione procederà all'esame dei contrassegni di lista verificando
    - che non vi siano contrassegni identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni usati da altri partiti o con quello di altra lista presentata in precedenza;
    - che gli stessi non riproducono simboli o elementi caratterizzanti contrassegni usati tradizionalmente da partiti presenti in parlamento, se presentati da persone non autorizzate;
    - che non riproducano immagini o soggetti di natura religiosa.
    Qualora il contrassegno venga ricusato, i presentatori potranno presentarne uno nuovo entro il 26° giorno antecedente la data della votazione e non oltre l'ora che sarà comunicata dalla sottocommissione stessa.
  5. Sorteggio dei candidati alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere Comunale.
    Dopo che si sarà pronunciata definitivamente in ordine a tutte le liste presentate, la sottocommissione dovrà procedere all'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Sindaco e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio alla presenza
    dei delegati di lista appositamente convocati.

Carattere di specialità della norma elettorale

In considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio ed in particolare nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR n. 445/2000.
Non sono pertanto ammesse:

  1. L'autocertificazione (art. 46 DPR n. 445/2000), per quanto attiene l'iscrizione nelle liste elettorali;
  2. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000);
  3. La proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (art. 41, comma 2, del DPR n. 445/2000);
  4. La presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Mandatario elettorale

Con esclusione dei candidati che spendono meno di € 2500, dal giorno successivo a quello della convocazione dei Comizi (44° giorno), gli stessi possono raccogliere fondi per il finanziamento per la propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.
(Nessun candidato può designare alla raccolta di fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato). Il candidato deve obbligatoriamente comunicare, tramite dichiarazione scritta, autenticata da un pubblico ufficiale, al Collegio
Regionale di Garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Bologna, il nominativo del mandatario entro il termine della campagna elettorale.
(Art. 13, comma 6, legge 6.07.2012 n.96 ed art. 7 comma 3, L. 10/12/1993 n.515)

Elenco allegati:

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file .pdf
Allegato n. 2 – Atto Principale
file .pdf
Atto separato – Presentazione della lista dei candidati
fie .doc
file .pdf
Allegato n. 3 – Verbale di adesione alla candidatura per elettori non in grado di sottoscrivere
file .doc
file .pdf
Allegato n. 5 – Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco
file .doc
file .pdf
Allegato n. 6 – Dichiarazione dei delegati alla lista per il collegamento
file .doc
file .pdf
Allegato n. 7 – Dichiarazione di accettazione alla carica di Consigliere comunale
file .doc
file .pdf
Allegato n. 12 – Designazione del mandatario elettorale

file .pdf Scarica il vademecum in formato .pdf

Note:
Si raccomanda di stampare i moduli Allegato n.2 - Atto principale e Atto separato -
Presentazione della lista dei candidati in formato A3, dando le seguenti opzioni di stampa:
Formato orizzontale, Fronte/retro ( per alcune stampanti occorre specificare " lato corto")

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