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Il Comune / Atti e documenti / Regolamenti
Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali
Approvato con delibera C.C. n. 193 del 21.12.1998 - in vigore dal 1? gennaio 1999
Modificato con delibera C.C. n. 43 del 25.01.2001, esecutiva il 01.02.2001
Modificato con delibera C.C. n. 54 del 29.03.2007, immediatamente eseguibile
REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI
COMUNE DI CARPI
APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 193 DEL 21.12.1998 – IN VIGORE DAL 1’ GENNAIO 1999
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 43 DEL 25.01.2001, ESECUTIVA IL 01.02.2001
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 54 DEL 29.03.2007, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
INTRODUZIONE
Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 : Aliquote e tariffe
Articolo 2: Agevolazioni tributarie
Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
Capo I° - GESTIONE DELLE ENTRATE
Articolo 3: Forma di gestione
Articolo 4: Il funzionario responsabile del tributo
Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI
Articolo 5: Dichiarazione tributaria
Articolo 6: Attività di controllo
Articolo 7: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
Articolo 8: Rapporti con il contribuente
Articolo 9: Diritto di interpello
Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
Articolo 10 : Avvisi di accertamento
Articolo 11: Notificazione a mezzo posta
Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI
Articolo 12: Contenzioso
Articolo 13: L’autotutela
Articolo 14: Accertamento con adesione
TITOLO III – RISCOSSIONE E RIMBORSI
Articolo 15: Riscossione
Articolo 16: Sospensione e rateizzazione del versamento
Articolo 17: Rimborsi
Articolo 18: Crediti tributari di modesta entità
TITOLO IV - SANZIONI
Articolo 19: Criteri di graduazione
Articolo 20: Cause di non punibilità.
Articolo 21: Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni
TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 22: Norme finali
Articolo 23: Disposizioni transitorie
INTRODUZIONE
Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente. Nell’esercizio dell’attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 07.08.1990, n. 241, con esclusione delle disposizioni contenute dall’art. 7 all’articolo 13.
Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.
Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
Il presente regolamento si integra con il Regolamento di contabilità in vigore, assieme al quale costituisce il Regolamento Generale delle Entrate.
Ai fini del presente Regolamento, s'intende:
- per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria;
- per “accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento.
Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 : Aliquote e tariffe
- Il Comune determina le aliquote e le tariffe dei tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione o comunque secondo le disposizioni di legge stabilite per i singoli tributi.
- Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui al comma 1, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
Articolo 2: Agevolazioni tributarie
- Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all’entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell’ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.
- A decorrere dal 1’ gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, hanno una riduzione dell’80% di tutti i tributi di competenza del Comune. La riduzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze, soltanto qualora la legge preveda l’obbligo di iscrizione, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, ne’ a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.
- Gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, hanno una riduzione dell’80% dei tributi comunali. La riduzione è concessa su richiesta.
- Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.
Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
Capo I° - GESTIONE DELLE ENTRATE
Articolo 3: Forma di gestione
-
I tributi comunali vigenti nonché di futura istituzione competono al Settore F 3 – Bilancio e Programmazione Finanziaria, Servizio Tributario e Finanziario per la responsabilità connessa alla gestione diretta e per la vigilanza e verifica del rispetto degli obblighi contrattuali dell’affidatario, in caso di affidamento della gestione a terzi.
-
In caso di affidamento della gestione del tributo o delle altre entrate a terzi, la forma di gestione verrà stabilita dal Consiglio comunale con propria deliberazione, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 52, comma 5, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446.
-
Per l’affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante procedura ad evidenza pubblica, ammettendo soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico – economici, e, per i soggetti obbligati alla iscrizione nell’albo istituito dall’art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che abbiano dato prova della iscrizione medesima con l’esibizione di apposito certificato, rilasciato dal Ministero delle Finanze in data non anteriore a sei mesi a quella in cui si svolge la gara.
-
E’ consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell’art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. N. 446/97, ovvero non iscritti nell’albo di cui al precedente comma, l’attività di accertamento istruttorio. Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell’assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità in base ai quali dovrà essere effettuata l’attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare
Articolo 4: Il funzionario responsabile del tributo
-
In caso di gestione diretta, il funzionario responsabile di ciascun tributo di competenza del Comune è il Dirigente del Settore F 3 – Bilancio e Programmazione Finanziaria. La fase istruttoria dei procedimenti tributari, nonché la sottoscrizione delle comunicazioni previste e richieste a tal fine, è attribuita al Funzionario Coordinatore del Servizio Tributario e Finanziario.
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In particolare, il funzionario responsabile del tributo, con la precisazione di cui al comma 1):
- cura tutte le operazioni utili all’acquisizione dell’entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l’esterno;
- appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
- dispone i rimborsi;
- cura il contenzioso come disposto dall’art. 12;
- all’occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall’art. 13, e provvede a compiere gli atti riguardanti l’accertamento con adesione di cui all’art. 14;
- compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
- In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.
- Nel caso in cui la gestione del tributo sia affidata a terzi, il concessionario provvederà alla nomina di un funzionario responsabile per ciascun tributo. Ai responsabili di cui al comma 1), per le proprie competenze, spettano le attività di verifica e di controllo periodico dell’attività svolta dall’affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dal capitolato d’appalto.
Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI
Articolo 5: Dichiarazione tributaria
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Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
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In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
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Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l’amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
Articolo 6: Attività di controllo
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Il Servizio Tributario e Finanziario provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
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Spetta alla Giunta comunale fornire adeguati indirizzi al Servizio circa le azioni di controllo da adottare, nonché attribuire le relative risorse.
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In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributi, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa
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Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributi del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti sia con l'azione di controllo di cui al comma 2 del presente articolo, sia nella esecuzione dei programmi affidati o di particolari progetti-obiettivo.
Articolo 7: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
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Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il Dirigente del Settore F 3 – Bilancio e Programmazione Finanziaria informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
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In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazione per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque. di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari e delle riscossioni delle entrate comunali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica al Servizio Tributario e Finanziario, con modalità da concordare o già stabilite dal Regolamento di contabilità.
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Il Servizio Tributario e Finanziario è autorizzato a trattare, ai sensi dell’art. 27, comma 2, della L. 31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni, qualsiasi singolo dato o complesso di dati, proveniente da archivi appartenenti al Comune stesso o ad altri enti e soggetti pubblici o privati, acquisiti su qualunque tipo di supporto, anche magnetico, o a mezzo di collegamento in via telematica, che risultassero utili al fine dello svolgimento dei propri fini istituzionali, con particolare riguardo al potenziamento della propria attività di controllo.
Articolo 8: Rapporti con il contribuente
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Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge. Il Servizio Tributario e Finanziario, se richiesto, presta collaborazione al contribuente nell’interpretazione delle modalità di compilazione delle dichiarazioni.
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Il Difensore civico assume anche la qualifica di Garante del contribuente e, come tale, su domanda del contribuente interessato, può rivolgere richieste di documenti o di chiarimenti relativi all 'attività dell'ufficio tributario sul caso segnalato.
Articolo 9: Diritto di interpello
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Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo.
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Il funzionario responsabile, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta o telefax. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative sono da ritenersi nulli.
3. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell’interpello.
Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
Articolo 10: Avvisi di accertamento
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L'attività di accertamento è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art.1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e successive modifiche e integrazioni. Anche il Comune, venuto a conoscenza di un avvenuto versamento superiore al dovuto, informa il contribuente con modalità proprie dell’Ente.
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Sulle somme dovute a titolo di imposta a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
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Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati , la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.
Articolo 11: Notificazione a mezzo posta
- La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall’ufficio comunale con l’invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
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Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell’ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell’atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all’ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.
Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI
Articolo 12: Contenzioso
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Il Sindaco delega il Dirigente del Settore F 3 – Bilancio e Programmazione Finanziaria a costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all’articolo 14 del D. Lgs. 218/97, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
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In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
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Al dibattimento in pubblica udienza il Comune è rappresentato dal Sindaco o suo delegato.
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Per le controversie tributarie il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.
Articolo 13: L’autotutela
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Per autotutela si intende la facoltà del Comune di provvedere ad eliminare i propri atti errati, illegittimi o inopportuni: il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell’atto.
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Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti del presente articolo, anche su istanza di parte, può procedere:
- all’annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati
- alla revoca d’ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano una nuova valutazione delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
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In pendenza di giudizio, l’annullamento del provvedimento è possibile previo esame di giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l’ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l’inopportunità di insistere nella controversia, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell’interesse del Comune ad attivarsi mediante l’autotutela, ne dà comunicazione al contribuente e all’organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia stessa.
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In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell’atto, quali, tra le altre:
- errore di persona o di soggetto passivo;
- evidente errore logico;
- errore sul presupposto del tributo;
- doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
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Non è consentito l’annullamento o la revoca d’ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.
Articolo 14: Accertamento con adesione
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Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento allegato al presente, del quale costituisce parte integrante.
-
L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione della formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell’obbligazione tributaria.
TITOLO III – RISCOSSIONE E RIMBORSI
Articolo 15: Riscossione
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Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite dalle norme di legge e regolamentari dei singoli tributi.
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In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
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La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, i] cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29/12/1973, n. 602, modificato con D.P R. 28/01/1988, n. 43.
4. Il Servizio Tributario e Finanziario cura la riscossione coattiva delle entrate comunali, anche non tributarie, se il relativo regolamento prevede il sistema di riscossione affidata al Concessionario. La riscossione coattiva delle entrate non tributarie è disciplinata dall’art. 12 del regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio comunale n. 122 del 20.06.1996 ed è affidata al concessionario della riscossione.
5. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali anche non tributarie è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal dirigente del Settore F 3 – Bilancio e Programmazione Finanziaria.
6. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.
Articolo 16: Sospensione e rateizzazione del versamento
- Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali.
- La Giunta può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
-
Il Dirigente del Settore Finanziario può consentire la rateizzazione, qualora l’importo dovuto a seguito dell’emissione di uno o più avvisi di accertamento o liquidazione, purchè contestualmente notificati, sia pari o superiore a L. 5.000.000, per imposta, sanzioni ed interessi, il contribuente entro il termine per il pagamento delle somme accertate o liquidate, può formulare istanza di rateizzazione del versamento.
Il Funzionario Responsabile, verificati i presupposti, dispone la rateizzazione del versamento in un numero massimo di 12 rate.
Nell’ipotesi in cui le somme dovute per imposta, sanzioni ed interessi siano pari o superiori a L. 50.000.000 può essere concessa la rateizzazione fino a n. 36 rate.
Il Funzionario responsabile può altresì disporre la rateizzazione del versamento delle somme dovute a seguito dell’emissione di uno o più avvisi di accertamento o liquidazione, a prescindere dall’importo dei medesimi, previa istanza del contribuente prodotta nei termini di cui al comma 1, quando sussistano comprovate condizioni di difficoltà economiche del contribuente.
Se l’importo dovuto per imposta, sanzioni ed interessi è pari o superiore a L. 50.000.000, il contribuente entro il termine per il pagamento delle stesse, può richiedere, sussistendo comprovate motivazioni, la sospensione della riscossione per un periodo massimo di tre anni.
Il riconoscimento della rateizzazione o della sospensione della riscossione per importi pari o superiori a L. 50.000.000 è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rate non adempiuta, pena l’escussione della fidejussione.
Sulle somme oggetto di rateizzazione e sospensione della riscossione sono dovuti gli interessi legali.
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Spetta al dirigente del Settore F 3 – Bilancio e Programmazione Finanziaria ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n 507.
Articolo 17: Rimborsi e Compensazione
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Entro il termine previsto di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute.
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La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione .
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Gli interessi sono calcolati a decorrere dalla data di avvenuto pagamento nei modi stabiliti dall'art.10 comma 2.
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Il provvedimento di rimborso deve essere emesso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è interrotto se la documentazione allegata all'istanza risulta incompleta e necessita di documentazione integrativa per il completamento dell'attività istruttoria.
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Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente per il medesimo tributo. Il contribuente ne fa richiesta al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso. Il funzionario responsabile può accogliere, entro 30 giorni dalla ricezione l'istanza di compensazione e comunicarla all'interessato.
Articolo 18: Importi tributari di modesta entità
- Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo anche coattiva e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi comunali quando l'importo per imposta è pari o inferiore a 10 euro.
- Non si fa luogo al rimborso dovuto per imposte e tasse comunali il cui importo non sia superiore a 10 euro.
- L'imposta ordinaria non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 10 euro; se l'importo è superiore, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta.
- L'importo finale dovuto dal contribuente relativo al versamento di tributi locali è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
TITOLO IV - SANZIONI
Articolo 19: Criteri di graduazione
- Fermi restando i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie sono graduati come segue:
- omesso, tardivo, insufficiente pagamento: misura sanzionatoria fissa del 30% calcolata sull’ammontare del tributo
- omissione totale di pagamento e dichiarazione:
B1) se sanata spontaneamente dal contribuente la misura sanzionatoria e’ quella minima;
B2) se accertata dall’ufficio, la misura sanzionatoria in relazione al danno economico dell’Ente, è determinata fino al massimo di legge;
B3) se accertata dall’ufficio, e il contribuente presenta una particolare condizione di disagio economico e sociale e si pone in atteggiamento di collaborazione con l’ufficio, la misura sanzionatoria può essere ridotta fino al minimo di legge;
- infedele dichiarazione e parziale versamento:
C1) se sanata spontaneamente dal contribuente la misura sanzionatoria è quella minima;
C2) se accertata dall’ufficio, la misura sanzionatoria in relazione al danno economico dell’Ente, è determinata fino al massimo di legge;
C3) se accertata dall’ufficio e il contribuente presenta una situazione di particolare disagio economico e sociale e si pone in atteggiamento di collaborazione con l’ufficio, la misura sanzionatoria può essere ridotta fino al minimo di legge;
- recidiva: la misura sanzionatoria prevista per le varie fattispecie è aumentata fino alla metà;
- omissioni o errori che non incidono sulla determinazione del tributo:
E1) per la mancata presentazione della denuncia la misura sanzionatoria è quella minima;
E2) per la mancata risposta a questionari o a inviti la misura sanzionaroria è quella intermedia;
E3) per errori di compilazione di documenti la misura sanzionatoria è quella minima.
- Compete al Dirigente del Settore F3 – Bilancio e Programmazione Finanziaria, con propria determinazione, graduare all’interno delle misure minime e massime, specifiche violazioni di natura tributaria, nel rispetto dei criteri di cui ai punti B, C, D.
- Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l’applicazione delle sanzioni quali, a titolo esemplificativo, l’emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l’esame delle eventuali deduzioni difensive, l’irrogazione delle sanzioni, tenendo presenti i criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge.
Articolo 20: Cause di non punibilità.
- Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.
Articolo 21: Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni
- Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l`irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione connessa e deve essere notificato anche mediante raccomandata con r.r. prima della iscrizione a ruoIo della sanzione medesima.
TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 22: Norme finali
- Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento
Articolo 23: Disposizioni transitorie
- Il presente regolamento entra in vigore il 1’ gennaio 1999.
- Le norme di cui all’articolo 10 del presente regolamento si applicano anche agli accertamenti di tributo, effettuati a decorrere dal 01.01.1999 e relativi a periodi pregressi del tributo medesimo.
Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali - formato .pdf
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