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ALLEGATO AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
ARTICOLO 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
DELL'ISTITUTO
ARTICOLO 3 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO
DI DEFINIZIONE
ARTICOLO 4 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA
DELL'UFFICIO COMUNALE
ARTICOLO 5 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA
DEL CONTRIBUENTE
ARTICOLO 6 - EFFETTI DELL'INVITO A
COMPARIRE
ARTICOLO 7 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON
ADESIONE
ARTICOLO 8 - PERFEZIONAMENTO DELLA
DEFINIZIONE
ARTICOLO 9 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE
ARTICOLO 10 - RIDUZIONE DELLE SANZIONI
ARTICOLO 11 - NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 1 - Oggetto e scopo
del regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto
dell'accertamento con adesione dei tributi comunali, introdotto nell'ordinamento
del Comune dall'art. 14 del Regolamento Generale delle entrate tributarie,
al quale è allegato, costituendone parte integrante.
Articolo 2 - Ambito di applicazione
dell'istituto
1. L'accertamento delle entrate tributarie
comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base
dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n, 218,
in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione in contraddittorio con
il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende
alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali
e formali non incidenti sulla determinazione del tributo, ne' agli atti
di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo
formale delle dichiarazioni.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione
presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi
suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo
le questioni c d. "di diritto" e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione
tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili
4. L'accertamento può essere definito con
l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione
della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto
o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli
atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.
Articolo 3 - Attivazione del
procedimento di definizione
1. Il procedimento di definizione può essere
attivato:
a) a cura del Servizio Tributario e Finanziario,
prima della notifica dell'avviso di accertamento;
b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica
dell'avviso di accertamento.
Articolo 4 - Procedimento ad
iniziativa dell'Ufficio comunale
1. Il funzionario responsabile, in presenza
di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio
con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia
al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche
con lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo suscettibile di
accertamento e dei periodi d'imposta, nonché del giorno e del luogo della
comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti
ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per
acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune,
ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente,
non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale
definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al
procedimento, anche se invitato. non costituisce obbligo, e la mancata
risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche I'attivazione del
procedimento da parte dell'ufficio comunale non è obbligatoria.
Articolo 5 - Procedimento ad
iniziativa del contribuente
1. Il contribuente, al quale sia stato notificato
avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 4,
qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento
della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione
dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di
accertamento con adesione, in carta libera, a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno o consegnandolo all'Ufficio Tributi, purché questa rientri
nell'ambito di applicazione dell'istituto ai sensi dell'articolo 2, commi
2 e 3, indicando il proprio recapito telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso dinanzi alla
Commissione Tributaria comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce
l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di
presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli
per il pagamento del tributo.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione
dell'istanza di definizione, l'incaricato del procedimento formula, anche
telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire.
Articolo 6 - Effetti dell'invito
a comparire
1. La mancata comparizione del contribuente
nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento
con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento,
avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata
nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro
tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni
effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito
negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato
dal Funzionario Coordinatore del Servizio Tributario e Finanziario.
Articolo 7 - Atto di accertamento
con adesione
1. L'accertamento con adesione è redatto
con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o
dal suo procuratore e dal funzionario responsabile o da un suo delegato.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli
elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con
richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior
tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della
definizione.
Articolo 8 - Perfezionamento
della definizione
1. La definizione dell'accertamento si perfeziona
con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento
con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto
stesso.
2. Entro dieci giorni dal suddetto versamento,
il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza del pagamento
eseguito. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia
al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo
stesso destinato
3. A richiesta dell'interessato, e qualora
la somma dovuta sia superiore a lire dieci milioni, è ammesso il pagamento
in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a sei, previo
versamento della prima rata entro venti giorni dalla definizione. Sulle
restanti rate si applicano gli interessi legali. Entro dieci giorni da
ciascun versamento il contribuente deve far pervenire all'ufficio comunale
la quietanza di pagamento.
Articolo 9 - Effetti della
definizione
1. L'accertamento con adesione, perfezionato
come disposto nell'articolo 8, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile
o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto disposto nel comma
seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude,
tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa entro i termini
previsti dall'articolo 10 del Regolamento generale delle entrate tributarie
comunali, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero
di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla
data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della
denuncia, né dagli atti in possesso dell'Ufficio Tributi alla data medesima,
e sempre che, sulla base di tali nuove conoscenze, si pervenga all'accertamento
di una somma superiore a quella definita di almeno il 30%, con un minimo
di lire cinque milioni.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla
notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento
del perfezionamento della definizione.
Articolo 10 - Riduzione delle
sanzioni
1. A seguito della definizione, le sanzioni
per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella
misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo
richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso
medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga
ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione
e provveda a pagare entro il termine previsto per la proposizione del
ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato.
Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente
apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo
di concordato rende inapplicabile la riduzione delle sanzioni di cui al
comma 2.
4. Sono parimenti escluse dalla anzidetta
riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla
determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o tardiva
risposta a richieste o ad inviti formulati dal Comune, nonché le sanzioni
per omesso o ritardato pagamento del tributo.
Articolo 11 - Norme finali
e transitorie
1. Il presente regolamento entra in vigore
il 1° gennaio 1999. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con
adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli
avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati,
qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.
2. L'istituto suddetto è pure applicabile,
su iniziativa dell'Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi
pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere
all'accertamento.
3. È abrogata ogni altra disposizione non
compatibile con le norme del presente regolamento.
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